Art. 12-ter regolamento del Consob
Tuttavia la negoziazione per conto proprio da un intermediario in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti è solo la conditio necessaria per la qualifica di internalizzatore, l’articolo 12-ter regolamento CONSOB dispone che i soggetti che intendano intraprendere l’attività di internalizzatore devono comunicare alla Commissione almeno 15 giorni prima:
1) ogni documento utile in cui emerga con chiarezza che l’attività riveste un ruolo commerciale importante ed è condotta in base a regole/procedure non discrezionali(quindi l’intermediario deve dotarsi di una struttura da mercato, un mercato è tale se caratterizzato da regolarità e prevedibilità dell’agire); l’attività è svolta da personale o sistema tecnico automatizzato indipendentemente che siano utilizzati esclusivamente a tale scopo, l’attività è accessibile ai clienti su base regolare e continua;
2) gli strumenti finanziari sui quali intendano svolgere l’attività;
3) data di avvio dell’attività per ogni strumento finanziario;
4) investitori che possono accedere alle quotazioni;
5) canale di diffusione delle info utilizzato per pubblicazione quotazioni e contratti conclusi.
La CONSOB può richiedere agli internalizzatori la sospensione o esclusione degli scambi su strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni(articolo 78 comma 1 TUF). La CONSOB vigila affinché i soggetti che svolgono l’attività di IS su azioni ammesse a negoziazione sui mercati regolamentait, aggiornino regolarmente i prezzi di acquisto e vendita pubblicati e mantengano i prezzi che riflettono le condizioni di mercato(art 13 quienquies Regolamento mercati). Perché vi sia certezza sugli scambi le quotazioni fornite devono essere irrevocabili per quanto concerne le operazioni rientranti nelle dimensioni standard di mercato(articolo 23 regolamento europeo 1287/2006) eseguite con investitori al dettaglio. Gli obblighi di quotazione non valgono per transazioni svolte su basi bilaterali e saltuarie con controparti qualficate e per dimensioni superiori rispetto a quelle normali di mercato e per operazioni effettuate al di fuori dei mercati solitamente usati per attività svolte in veste di IS(articolo 21 lettere a e b comma 3 regolamento 1287/2006), gli IS possono eseguire gli ordini ricevuti da investitori professionali a prezzi diversi da quelli delle quotazioni, se si tratta di operazioni di portafoglio riguardanti 10 o più titoli(articolo 27 direttiva). Gli IS possono rifiutare l’avvio di relazioni d’affari o interromperle con gli investitori in base a considerazioni commerciali, situazione investitore in merito al rischio di credito, di controparte(articolo 12 quater comma 3 regolamento CONSOB 11768).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Fabio Porfidia
[Visita la sua tesi: "Una spiegazione storico-economica della crisi attuale"]
- Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto del mercato finanziario e degli strumenti derivati
- Docente: F. Amorosino
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