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Artt. da 67 bis a 67 vicies c.d.c.: commercializzazione a distanza di servizi finanziari


La disciplina si applica ai contratti conclusi tra un fornitore (descritto come qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto dei contratti a distanza) e un consumatore.
Le norme si applicano ai contratti che sono interamente conclusi a distanza con un espresso rinvio alle normative di settore che regolano questa materia.

L’art. 67 quater c.d.c. prevede che al “consumatore siano fornite le informazioni relative al fornitore, al servizio finanziario, al contratto a distanza ed alle procedure di ricorso giurisdizionale o amministrativo, durante la fase delle trattative e, comunque, prima che questi sia vincolato da un contratto a distanza o da altra offerta”.
Deve risultare in modo inequivocabile il fine commerciale e le informazioni devono essere chiare e comprensibili “tenendo conto dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori”.
In tema di diritto di recesso la norma non rinvia alla disciplina degli artt. 64-74 c.d.c. ma i due istituti non presentano significative differenze.

L’art. 67 duodecies c.d.c. prevede un termine di 14 giorni e di 30 giorni per contratti a distanza relativi ad assicurazioni sulla vita ed a operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali.
Il termine decorre dalla data di conclusione del contratto o dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni se tale data è successiva.
L’esercizio del diritto si esplica attraverso una “comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il fornitore che contravviene alle norme è punito con una sanzione amministrativa accertata dalle autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare.

Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacolo all’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale (art. 67 septiesdecies c.cons.).
La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto.
È fatto salvo il rito del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni.
I diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili ed è nulla ogni pattuizione che abbia per effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal testo (art. 67 octiesdecies c.d.c.).

Le associazioni dei consumatori sono legittimati a proporre reclamo alle autorità di vigilanza “al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori” e possono proporre l’azione inibitoria (art. 67 noviesdecies c.d.c.).
Particolarmente significativa è l’art. 67 vicies c.d.c. sull’inversione dell’onere della prova.
Sul fornitore grava l’onere riguardante:
- l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
- la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
- l’esecuzione del contratto;
- la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto.
Le clausole che hanno per effetto l’inversione dell’onere della prova si presumono vessatorie.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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