Artt. da 50 a 63 c.d.c.: i contratti a distanza e le disposizioni comuni
Sono contratti a distanza quelli in cui tutte le fasi del contratto che si snodano dalla negoziazione alla conclusione, quest’ultima compresa, sono condotte “senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore”.
Questo tipo di contrattazioni sono considerate particolarmente pericolose per il consumatore poiché il professionista, ricorrendo a moderne tecniche di comunicazione, beneficia di un vero e proprio “effetto sorpresa”, che potrebbe indurre il consumatore a compiere una scelta contrattuale non adeguatamente ponderata.
Si ritiene che l’ambito di applicazione di questa normativa sia generalizzato ed esteso a tutti i tipi contrattuali.
Le eccezioni sono espressamente indicate:
- contratti relativi ai servizi finanziari;
- contratti conclusi tramite distributori automatici o locali automatizzati;
- contratti conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
- contratti relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
- contratti conclusi in occasione di una vendita all’asta.
L’art. 52 c.d.c. sancisce che prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, “in tempo utile” debbano essere rese dal professionista una serie di informazioni preventive che concernono:
- l’identità del professionista;
- le caratteristiche “essenziali” del bene o del servizio;
- il prezzo comprensivo di tutte le tasse e le imposte.
Altre informazioni riguardano la fase esecutiva del contratto.
Inoltre, si prevede che il professionista informi il consumatore dell’esistenza del diritto di recesso o, nei casi in cui è previsto, dell’eventuale esclusione del medesimo.
Gli obblighi del professionista sono strutturati in due fasi:
- le informazioni prescritte all’art. 52 c.d.c. devono essere rese prima della conclusione del contratto a distanza;
- una volta esaurita questa prima fase informativa, il professionista, in base all’art 53 c.d.c., deve confermare per iscritto o su altro supporto duraturo tutte le informazioni già rese in base all’art. 52 c.d.c.
Questo obbligo di conferma deve essere adempiuto prima o al momento dell’esecuzione del contratto.
In questa seconda fase il professionista deve provvedere all’integrazione con altre informazioni relative a:
- le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso;
- l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami;
- le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
- le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
L’onere della prova seguirà i criteri ordinari, con la conseguenza che spetterà al professionista provare il preventivo consenso del consumatore, sul quale incomberà, invece, la prova della successiva opposizione.
L’art. 63 c.d.c. sancisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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