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Artt. da 69 a 81 c.d.c.: multiproprietà


Nelle norme dedicate alla cosiddetta “multiproprietà” continua a mancare una definizione del fenomeno, che può generalmente individuarsi “nella situazione corrispondente ad un diritto reale di comproprietà di un bene immobile, in cui siano specificati i millesimi catastali dell’immobile, il periodo di godimento turnario non inferiore ad una settimana”.
Gli artt. da 69 a 81 c.d.c. trovano applicazione ai contratti stipulati per una durata non inferiore a tre anni attraverso i quali si trasferisce, costituisce o si promette di trasferire o di costituire un diritto reale o un altro diritto, avente ad oggetto il godimento su uno o più beni immobili, per un tempo determinato o determinabile dell’anno, comunque non inferiore ad una settimana, contro il pagamento di un prezzo.
L’art. 70 c.d.c. dispone che ad ogni persona che richiede informazioni il venditore deve consegnare un documento informativo.
L’art. 71 c.d.c. prescrive che il contratto deve essere concluso per iscritto a pena di nullità.
L’art. 73 c.d.c. contempla tre ipotesi per esercitare il diritto di recesso:
entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del contratto, è possibile per il consumatore recedere ad nutum corrispondendo al venditore le spese sostenute per la conclusione del contratto, senza alcuna penalità;
entro 3 mesi dalla sottoscrizione, se il contratto difetta di determinati elementi o non contiene la data, senza pagare alcuna penalità né rimborso;
se entro 3 mesi dalla conclusione del contratto l’acquirente non ha esercitato il diritto di recesso e il venditore non ha provveduto a comunicare gli elementi mancanti, dal giorno successivo alla scadenza del trimestre comincia a decorrere un nuovo termine di 10 giorni entro il quale l’acquirente può recedere alle stesse condizioni del primo comma.
Il diritto di recesso si esercita con un atto recettizio indirizzato alla persona indicata nel contratto, o in difetto al venditore, sottoscritto dall’acquirente e inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
L’art. 78 c.d.c. ha sancito la nullità delle clausole del contratto o dei patti aggiunti con cui l’acquirente rinunci ai suoi diritti rendendo, così, indisponibili le norme poste a tutela di chi acquista un diritto di multiproprietà su un bene immobile.
In via interpretativa si ritiene che si tratti di nullità relativa necessariamente parziale e rilevabile d’ufficio a solo vantaggio del consumatore, pena il rischio di contraddire l’intento della norma di rendere intangibili alcuni diritti attribuiti al consumatore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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