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Art. 33(2) lett. t.: arbitrato irrituale


La lettera t. presume come vessatorie le clausole che hanno per effetto o per oggetto di “sancire a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di proporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni alle allegazioni di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi”.
La clausola richiama l’art. 1341 c.c., ma ne arricchisce il contenuto: le clausole di cui all’art. 1341 c.c. sono efficaci in presenza di una doppia firma, mentre quelle della lettera t. sono nulle a patto che non si riesca a fornire la prova della negoziazione o di un riequilibrio.
Con riferimento alle clausole che stabiliscono deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, la dottrina è quasi unanime nel ritenere che sia presuntivamente vessatoria la clausola sull’arbitrato irrituale, inserita in un contratto tra consumatore e professionista, obbligando le parti a rivolgersi a giudizi arbitrali “non disciplinati da disposizioni giuridiche”.
La dottrina ha, comunque, ricondotto nella sfera di operatività della norma anche le clausole compromissorie e dunque anche l’arbitrato rituale, sebbene l’arbitrato trovi la sua regolamentazione nelle norme del codice di procedura civile.
L’interpretazione è condivisibile perché la clausola compromissoria è comunque una deroga alla competenza dei giudici ordinari a favore di quella arbitrale che può determinare un costo elevato per il consumatore e, dunque, un ostacolo alla tutela dei suoi diritti.
Sono riconducibili all’interno delle clausole che introducono una deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria anche quelle che escludono la giurisdizione italiana in favore di quella straniera.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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