Art. 33(2) lett. u.: il foro del consumatore
La disposizione prevista dalla lettera u. presume come vessatorie le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di “stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”.
Ci si è interrogati sulla natura della clausola in esame: dalla scelta circa la natura derogabile o inderogabile del cosiddetto foro del consumatore ne discende una qualificazione come deroga alla disciplina della competenza territoriale, oppure come vero e proprio criterio di competenza territoriale, che si va a sostituire a quelli previsti dal codice di procedura civile.
A ricomporre i diversi orientamenti venutisi a formare in giurisprudenza ha provveduto la Corte di Cassazione che con una sentenza del 2003 a Sezioni Unite ha stabilito che l’interpretazione da accogliere è quella che attribuisce alla norma il significato di ascrivere al foro del consumatore un “criterio di collegamento esclusivo, si sostituisce a quelli già previsti al codice di procedura civile”.
La qualifica di “esclusivo” non toglie, tuttavia, che il suddetto foro possa subire delle deroghe a causa dell’ampio spettro della disciplina in cui questa disposizione è venuta a inserirsi.
Successive sentenze della Suprema Corte, riaffermando l’esclusività del foro speciale, hanno specificato che le parti lo possono derogare soltanto con trattativa individuale e che grava sul professionista l’onere della relativa prova.
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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