Art. 33(2) lett. c. e lett. d. v.: la compensazione e il diritto potestativo
Art. 33(2) lett. c.: la compensazione
La clausola di cui alla lettera c. deroga alla norma contenuta nell’art. 1246 n.4 c.c. che dispone non si verifichi la compensazione allorché il debitore vi abbia previamente rinunciato.
L’ambito di estensione della fattispecie è, peraltro, oggetto di interpretazioni divergenti.
Secondo un orientamento la clausola dovrebbe riguardare le sole obbligazioni aventi fonte nello stesso contratto.
Tuttavia, è preferibile accogliere la tesi più favorevole al consumatore ovvero quella che ammette l’operatività della compensazione tra “qualsiasi debito del consumatore nei confronti del professionista e qualsiasi credito vantato verso di lui, anche se derivante da rapporti diversi”.
Art. 33(2) lett. d. v.: il diritto potestativo
La clausola contenuta nella lettera d., interpretata sistematicamente con quella di cui alla lettera v., ha inteso vietare al professionista la possibilità di riservarsi un diritto potestativo non mero, volto ad incidere negativamente sulla posizione del consumatore.
La clausola di cui alla lettera v. riguarda, invece, le ipotesi in cui viene attribuito al professionista un diritto meramente potestativo, in quanto non rispondente ad una volontà seria ed apprezzabile.
Continua a leggere:
- Successivo: Art. 33(2) lett. e. e lett. f.: trattenere somme di denaro e clausola penale di importo eccessivo
- Precedente: Art. 33(2) lett. a. b.: limitazione di responsabilità del professionista
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
- Diritto commerciale
- Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Il contratto e i suoi approfondimenti
- Diritto Privato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto quadro di intermediazione finanziaria. Le regole di condotta e la responsabilità civile degli intermediari finanziari
- Aspetti contabili delle Risorse Umane in azienda
- La nullità di protezione: una nuova concezione di nullità
- L’inefficacia delle clausole vessatorie
- L'elusione fiscale negli ultimi orientamenti giurisprudenziali. L'abuso del diritto.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.