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Titolo IV Parte II del Codice del consumo: televendite


Il Titolo IV predispone infine una specifica tutela in materia di televendite, che va ad aggiungersi a quella predisposta dalla disciplina in tema di pratiche commerciali sleali e di pubblicità ingannevole.
Si tratta di norme che ripetono sostanzialmente quanto già previsto in generale in tema di pubblicità, creando problemi di coordinamento tra le due discipline.
Le televendite infatti sono definite come “offerte dirette al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire beni o servizi dietro pagamento di un corrispettivo” e pertanto sono ovviamente soggetti anche alla disciplina della pubblicità ingannevole e comparativa, nonché alle norme sulle pratiche commerciali scorrette.
In ogni caso è fatto divieto in particolare di ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, nonché le televendite che offendano la dignità umana.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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