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Diffida ad adempiere il contratto


La parte che subisce l’inadempimento può diffidare l’altra ad adempiere entro “un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto”.
La diffida ad adempiere è un negozio unilaterale e formale: deve avere forma scritta.
Il contenuto della diffida ad adempiere è costituito dall’intimazione ad adempiere in un termine congruo “non inferiore a 15 giorni”.
Perché possa operare il rimedio è necessario che ricorrano i presupposti della risoluzione ovvero:
- inadempimento giustificato;
- l’importanza non scarsa.
La diffida ad adempiere è un atto recettizio, per cui il termine comincia a decorrere dal momento in cui il destinatario ne ha avuta conoscenza.
Durante la pendenza del termine indicato nella diffida, il creditore non può esigere l’adempimento, chiedere la risoluzione, o procedere ad esecuzione forzata, a meno che il debitore dichiari per iscritto di non voler adempiere.
Se il termine decorre senza che il contratto sia stato adempiuto, “questo è risolto di diritto”.
La risoluzione opera automaticamente ed è, pertanto, preferibile ritenere che sia irreversibile, con la conseguente irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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