Termine essenziale del contratto
L’art. 1457 c.c. dispone che “il contratto si intende risolto di diritto anche se non è stata espressamente pattuita la risoluzione” quando “il termine fissato per la prestazione di una delle parti deve considerarsi essenziale nell’interesse dell’altra”.
L’effetto risolutorio si verifica al trascorrere di 3 giorni dalla scadenza del termine essenziale.
In questo arco temporale il creditore può evitare la risoluzione dichiarando di voler esigere l’esecuzione della prestazione, nonostante la scadenza del termine.
Il termine può definirsi essenziale se “dopo la scadenza la prestazione non avrebbe più utilità per il creditore”.
Tale definizione implica che l’essenzialità sia valutata alla luce delle circostanze del caso concreto.
Parte della dottrina ritiene che il termine essenziale possa avere anche carattere soggettivo: è il caso, ad esempio, in cui siano le stesse parti a qualificare il termine come “essenziale”.
L’orientamento maggioritario ritiene che, per individuare l’essenzialità del termine, si devono applicare cumulativamente i criteri oggettivi e soggettivi.
Il termine essenziale può essere sia iniziale e finale.
Si ritiene che la pattuizione di un termine essenziale debba avere la stessa forma del contratto cui accede, perché tale scadenza è collegata con la causa del contratto.
Lo stesso vale per i patti modificativi dell’originario termine essenziale.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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