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L’inadempimento anticipato del contratto


La dichiarazione o la minaccia di non voler adempiere, resa prima della scadenza, non possono essere equiparate all’inadempimento.
Se il debitore determina l’impossibilità di adempiere il problema può porsi, ma negli altri casi occorre una analisi attenta della fattispecie e delle norme, per precisare se si possa individuare un rimedio generale che consenta al contraente di reagire a fatti e contegni gravi dell’altra parte, in presenza di un termine o di una condizione che rende, formalmente, l’inadempimento non ancora attuale.
La possibilità di una risoluzione anticipata, in assenza del nostro codice di una norma che la preveda, va valutata con cautela, graduando il rimedio a seconda della fattispecie (contratto a termine o subcondizione) e valutando con attenzione “il comportamento tenuto in concreto dai contraenti durante la fase attuativa del rapporto obbligatorio”.
Si dovrà analizzare il contenuto del contratto, arricchito dai doveri di buona fede, e interpretarlo con i criteri fissati nel codice.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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