L’eccezione di insicurezza nei contratti
L’art. 1461 c.c. completa la tutela: “ciascun contraente può sospendere l’esecuzione della prestazione da lui dovuta, se le condizioni patrimoniali dell’altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia”.
In proposito, si è posto in evidenza la distinzione fra la insolvenza commerciale, che apre la via per le sole imprese alla tutela concorsuale, e l’insolvenza civile e di ogni altro debitore, che può avvalersi solo delle “forme individuali di tutela”.
Mentre la prima è identificata come una situazione di squilibrio finanziario, la seconda implica “un depauperamento del debitore, tale da indurre il creditore a non poter più fare affidamento sulla consistenza del patrimonio”.
In tali diritti potestativi di autotutela si intravede a favore del creditore “un potere di controllo sull’altrui situazione patrimoniale e sull’attività negoziale”, strumentale all’esercizio delle azioni di eliminazione dell’atto.
Tale istituto integra, secondo taluno, una “eccezione di insicurezza”, che attribuisce un rimedio forte al creditore che dovrà tuttavia esercitarlo solo in presenza di rigorosi presupposti.
L’insorgenza del mutamento può anche essere precedente alla conclusione del contratto, purché sia stata ignorata senza colpa al contraente che si rifiuta di adempiere la propria prestazione.
Occorre ricordare, infine, che l’art. 1462 c.c. consente una deroga convenzionale al disposto ex art. 1461 c.c., sebbene entro precisi limiti: “la clausola con cui si stabilisce che una delle parti non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, non ha effetto per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto”; “nei casi in cui la clausola è efficace, il giudice, se riconosce che ricorrono gravi motivi, può tuttavia sospendere la condanna imponendo, se del caso, una cauzione”.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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