La gravità dell’inadempimento nel contratto
L’art. 1455 c.c. precisa che il contratto non si può risolvere se l’inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all’interesse dell’altra.
Da tale locuzione si ricava che la “gravità dell’inadempimento” è un presupposto necessario della risoluzione.
Il giudizio deve essere svolto in concreto, tenendo conto “del significato dell’operazione giuridica, dell’interesse specifico dedotto in contratto dal contraente deluso e del grado di incidenza della violazione”.
Gli unici dati rilevanti per la valutazione sono l’oggettiva entità della prestazione non eseguita e la concreta gravità dell’offesa all’interesse.
La necessità di ponderare l’inadempimento alla luce di parametri sia di carattere soggettivo che oggettivo, costituisce un necessario riflesso della configurazione pattizia dello scambio, il cui nucleo è costituito dalla mancata realizzazione “dell’interesse allo scambio”.
Continua a leggere:
- Successivo: L’eccezione di inadempimento
- Precedente: L’onere della prova
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
- Diritto commerciale
- Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Il contratto e i suoi approfondimenti
- Diritto Privato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto quadro di intermediazione finanziaria. Le regole di condotta e la responsabilità civile degli intermediari finanziari
- Aspetti contabili delle Risorse Umane in azienda
- La nullità di protezione: una nuova concezione di nullità
- L’inefficacia delle clausole vessatorie
- L'elusione fiscale negli ultimi orientamenti giurisprudenziali. L'abuso del diritto.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.