L’interpretazione dell’art. 1218 c.c.
Le posizioni in dottrina sono le seguenti:
- Alcuno adotta una tesi rigorosamente soggettiva.
Da un lato, si assegna prevalenza alla considerazione della diligenza cui il debitore è tenuto rispetto a quella delle circostanze che gli impediscono l’adempimento; dall’altro, si riduce, in ogni caso, la rilevanza di quegli avvenimenti al metro della diligenza cui il debitore è in concreto tenuto.
Il caso fortuito in questa costruzione è ciò che non può essere evitato con l’ordinaria diligenza; unica eccezione si ha nelle obbligazioni generiche, perché il genere non può perire.
Tale tesi, perciò, varrebbe solo quando l’oggetto della prestazione è costituito da una cosa certa e determinata.
Altri tentano di attenuare la tesi soggettiva: il debitore sarebbe liberato solo quando l’evento che gli ha impedito di adempiere sia estraneo alla sua persona o alla sua azienda.
Osti propone di risolvere il problema, in uno studio del 1918, con una tesi rigorosamente oggettiva: il debitore può pretendere di essere liberato solo quando la prestazione è divenuta oggettivamente e assolutamente impossibile per causa a lui non imputabile.
La tesi è stata accolta senza attenuazioni dal codice vigente.
Se la prestazione è possibile il debitore è sempre responsabile; unica eccezione si può avere quando l’adempimento metterebbe in conflitto il diritto del creditore con i diritti fondamentali della persona: in tali casi il debitore non sarebbe tenuto ad adempiere.
- Alcuni autori attenuano la concezione oggettiva con alcuni correttivi: l’impossibilità deve essere assoluta, ma con riferimento al tipo di obbligazione di cui si tratta e al tipico impegno di cooperazione che esso richiede; il limite, quindi, non è la possibilità né la diligenza del buon padre di famiglia, ma l’impegno che il tipo di obbligazione richiede.
Per Giorgianni la conclusione è netta: l’art. 1218 c.c. prevede un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ma si limita a disciplinare una sola ipotesi, quella in cui la prestazione è divenuta impossibile.
Vi sono altre ipotesi in cui, pur permanendo la possibilità, il debitore inadempiente non può essere considerato responsabile; da qui la conseguenza.
La norma rappresenta l’annullamento dello sforzo millenario compiuto dalla dottrina per creare un metro soggettivo della responsabilità del debitore.
Occorre dunque diversificare le ipotesi di inadempimento:
- vi sono delle ipotesi in cui l’impossibilità del debitore per inadempimento nasce quasi esclusivamente in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione;
in altri casi, l’inadempimento si manifesta in una inazione del debitore o in una azione non idonea a soddisfare integralmente l’interesse del creditore; in queste ipotesi la regolamentazione dell’inadempimento - viene data attraverso l’indicazione dello sforzo che il debitore è tenuto a compiere;
- vi sono norme nelle quali la legge impone esplicitamente l’uso di una certa diligenza prevista in astratto o in concreto.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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