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Prevedibilità ed evitabilità nell'adempimento del contratto


Significativa negli anni ’70 è stata una vicenda giurisprudenziale che ha indotto la giurisprudenza e la dottrina a confrontarsi con il tema dell’inadempimento e della colpa in un caso singolare.
Si trattava della perdita, in occasione dell’alluvione di Firenze del 1966 di una preziosa collezione di francobolli custodita nel caveau di una banca.
Il Tribunale giuridico l’evento straordinario per la sua incidenza sull’obbligazione contrattuale, ma ritenne che i rischi di allagamento dei locali erano prevedibili e evitabili con mezzi tecnici sicuri, quali quelli impiegati nelle costruzioni navali.
La Corte d’appello stabilì, invece, che il caso aveva tutte le caratteristiche del caso fortuito, considerando tale non solo l’accadimento che appare impossibile, ma anche quello che è estremamente improbabile, del tutto abnorme o anormale.
Fu esclusa, dunque, la responsabilità della banca sulla base di una riflessione sulla prevedibilità ed evitabilità dell’evento.
In base al primo requisito, si osservò, la moralità ed efficienza tecnica dell’attività professionale accrescono l’area dell’obbligo di previsione e quindi il numero degli eventi prevedibili.
Ma l’analisi sulla evitabilità è in tal caso decisiva: la banca avrebbe dovuto predisporre locali per il deposito nelle casse di sicurezza a tenuta stagna, ma si esclude che essa fosse tenuta ad avvalersi degli accorgimenti di indole tecnica richiesti per le costruzioni navali.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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