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La risoluzione per inadempimento nel diritto italiano ed europeo


La disciplina positiva da sempre alterna una valutazione oggettiva e una soggettiva (basata sulla colpa) dell’inadempimento del contratto.
L’idea che la responsabilità abbia fondamento nella colpa ha radici di diritto comune ed è recepita poi nel Code Civil e nel codice civile italiano del 1865.
Il codice austriaco segue tale tendenza anche se, attraverso un sottile gioco di presunzioni, la responsabilità per colpa si avvicina ad una forma di responsabilità oggettiva.
I segni dei tempi influirono sulla codificazioni italiana del 1942 e indussero a preferire una connotazione oggettiva dell’inadempimento, più idonea alla sicurezza del traffico.
L’art. 1218 c.c. dispone così che il debitore, il quale non esegua esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento e il ritardo è stato determinato da un’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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