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I vizi della volontà: Principio Lando


art. 4.103 (errore essenziale di fatto o di diritto)

una parte può annullare il contratto per errore di fatto o circa il diritto vigente al momento della sua conclusione se:
- l’errore è stato causato da informazioni fornite dall’altra parte; o
- l’altra parte aveva o avrebbe dovuto avere conoscenza dell’errore e, in maniera contraria alla buona fede e alla correttezza, abbia lasciato che la parte in errore vi rimanesse; o
- l’altra parte è caduta nello stesso errore; e
- l’altra parte sapeva o avrebbe dovuto sapere che se la parti in errore non vi fosse caduta non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso solo a condizioni fondamentalmente diverse.
Il contratto, tuttavia, non può essere annullato quando:
- in relazione alle circostanze, l’errore è stato inescusabile; o
- la parte in errore ne aveva assunto il rischio o, secondo le circostanze, lo avrebbe dovuto assumere;

art. 4.107 (dolo)

la parte che sia stata indotta a concludere il contratto dai raggiri usati dall’altra parte, mediante parole o comportamenti o qualsiasi mancata informazione che invece secondo buona fede e correttezza avrebbe dovuto esserle rilevata, può annullare il contratto.
I raggiri o la mancata rivelazione costituiscono dolo quando hanno lo scopo di trarre in inganno.
Ai fini di stabilire se la buona fede e la correttezza imponevano a una parte la rivelazione di una determinata informazione, deve aversi riguardo a tutte le circostanze, e in particolare:
- alla specifica competenza della parte;
- al costo al quale ha potuto conseguire l’informazione in questione;
- alla capacità dell’altra parte di conseguire da sé l’informazione;
- all’importanza apparente dell’informazione per l’altra parte;

art. 4.108 (violenza)

il contratto può essere annullato dalla parte che è stata indotta a concluderlo dall’altra parte mediante la minaccia grave e seria di un atto:
- che sia illecito in sé; o
- che sia illecito usare come strumento per ottenere la conclusione del contratto, salvo che nelle circostanze la parte minacciata avessi una alternativa ragionevole;
- art. 4.114 (convalida): quando la parte legittimata all’annullamento convalida il contratto, in maniera espressa o tacita, dopo che ha avuto conoscenza dei presupposti dell’annullamento o che è diventata capace di agire, il contratto non può essere più annullato;
- art. 4.116 (annullamento parziale): se l’annullabilità riguarda soltanto singole clausole del contratto, l’annullamento riguarderà soltanto queste salvo che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, risulti irragionevole mantenere il contratto per la parte restante.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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