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I vizi della volontà: Principi Unidroit


art. 3.4 (definizione di errore)

l’errore è un erroneo convincimento relativo alla situazione di fatto o di diritto esistente al momento la conclusione del contratto;

art. 3.5 (errore rilevante)

l’errore può costituire causa di annullamento del contratto solamente nel caso in cui, al momento della conclusione del contratto, era di una tale importanza che una persona ragionevole, trovandosi nella stessa situazione della parte in errore, avrebbe concluso il contratto condizioni sostanzialmente differenti o non avrebbe concluso il contratto affatto se la vera realtà delle cose le fosse stata nota, e:
- l’altra parte era incorsa nello stesso errore, o lo aveva causato, oppure conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’errore ed era contrario ai criteri ordinari di correttezza nel commercio lasciare la parte in errore;
- l’altra parte al momento dell’annullamento non aveva ancora agito facendo affidamento sul contratto;
in ogni caso, una parte non può annullare il contratto se:
- è stata in colpa grave nel commettere l’errore; o
- l’errore si riferisce ad un elemento con riguardo al quale il rischio dell’errore era stato assunto o, considerando tutte le circostanze del caso, deve ritenersi essere stato assunto dalla parte in errore;

art. 3.8 (dolo)

una parte può annullare il contratto quando sia stata indotta a concluderlo dall’inganno della controparte, attuato anche con parole o comportamenti, o nascondendo dolosamente alla parte stessa circostanze che in base ai criteri ordinari di correttezza nel commercio avrebbe dovuto comunicarle;

art. 3.9 (violenza)

la violenza può costituire causa di annullamento del contratto quando una parte sia stata indotta a concluderlo da una minaccia ingiusta che, con riguardo alle circostanze, apparisse così imminente e grave da non lasciarle alcuna ragionevole alternativa. In particolare, una minaccia è ingiusta se l’atto o l’omissione o i quali la parte è stata minacciata sono illeciti di per sé, o è lecito usarli come mezzo per ottenere la conclusione del contratto;

art. 3.12 (convalida)

è esclusa la possibilità di annullare il contratto se la parte che ne ha diritto conferma in modo espresso o tacito il contratto stesso dopo che è iniziato a decorrere il termine per dare l’avviso di annullamento;

art. 3.13 (perdita del diritto all’annullamento)

se una parte ha diritto di annullare il contratto per errore ma l’altra parte si dichiara disposta ad eseguire o esegue il contratto come lo stesso era stato inteso dalla parte che ha diritto di annullarlo, il contratto sarà considerato concluso alle condizioni intese da quest’ultima.
Dopo una tale dichiarazione o esecuzione la parte in errore perde il diritto all’annullamento e qualsiasi precedente avviso di annullamento diviene inefficace;

art. 3.16 (annullamento parziale)

se il motivo dell’annullamento riguarda soltanto singole clausole del contratto, l’effetto dell’annullamento è limitato solo a quelle clausole qualora, considerando tutte le circostanze del caso, è ragionevole conservare la parte restante del contratto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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