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La nullità nella disciplina dei contratti


Il codice francese del 1804 e il codice italiano del 1865 conoscono l’unico rimedio della nullità.
Sorge ben presto l’esigenza di delimitare l’ambito dell’istituto rispetto ai casi in cui la fattispecie non presenta neppure i tratti riconoscibili di un contratto.
Si ricorre, così, al concetto di inesistenza, che viene, da alcuni autori, delineato facendo ricorso a criteri puramente logici o filosofici.
Il codice civile del 1942 accoglie per il contratto la distinzione, elaborata dalla dottrina tedesca, tra nullità e annullabilità.
L’opportunità di distinguere fra nullità e inesistenza non è stata, però, eliminata, se non altro perché tale distinzione preclude ad un diverso trattamento: solo il negozio nullo può produrre quegli effetti che, in certi casi, vengono ad esso ricollegati dalla legge; può essere convertito; può essere oggetto di conferma.
La disciplina della nullità non si applica, invece, quando il contratto non esiste giuridicamente.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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