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L’eliminazione degli effetti del contratto: efficacia e validità


Il concerto di inefficacia è più ampio di quello di invalidità che esprime un’imperfezione o un contrasto dell’atto di autonomia con esigenze poste dalla norma o dal sistema.
L’inefficacia comprende le ipotesi di mancanza di effetti dipendenti da invalidità e i casi di mancata produzione di effetti di una fattispecie rilevante e valida.
Si pensi al contratto sottoposto a condizione sospensiva: la struttura del negozio è perfetta anche se le parti subordinano la sua efficacia al verificarsi di un avvenimento futuro e incerto.
Per comprendere la distinzione fra validità ed efficacia, occorre considerare che in ogni contratto è utile distinguere due momenti: la manifestazione della volontà dei soggetti e la realizzazione di ciò che essi hanno programmato.
Si parla di inefficacia relativa quando la norma un limite all’attuazione dell’effetto per un’esigenza di protezione di certi terzi, titolari di una situazione incompatibile con gli effetti dell’atto o che, comunque, da esso ricevono pregiudizio.
Si pensi al creditore, che può essere danneggiato da un atto di alienazione di un bene a terzi posta in essere dal suo debitore.
Diversa dall’efficacia è l’opponibilità del contratto nei confronti dei terzi.
Il contratto, specialmente quando determina la circolazione di un bene, può generare conflitti fra posizioni soggettive di terzi tra loro in contrasto.
La legge deve indicare dei criteri di soluzione dei conflitti fra chi vanta titoli o posizioni fra loro incompatibili e attribuire, di volta in volta, prevalenza ad un titolo rispetto ad un altro.
Questo giudizio, che prescinde dalla natura del diritto trasmesso e dipende, invece, dalla rilevanza normativa del fatto costitutivo del diritto o del rapporto, si qualifica come opponibilità del contratto.
Non c’è dunque coincidenza fra negozio valido ed efficacia, ma le due nozioni si intrecciano: il negozio può essere valido ma inefficace (ad esempio, se è sottoposto a termine o a condizione sospensiva).
La distinzione tra inefficacia e invalidità la si coglie ancora precisando che l’invalidità attiene al fatto, mentre l’inefficacia attiene all’effetto.
Con l’inefficacia, dunque, si rende inesigibile un effetto (o si paralizza la possibile produzione di quella conseguenza), ma il negozio rimane valido.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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