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La clausola penale nella dottrina risarcitoria


L’art. 1382 c.c. amplia il potere di autonomia delle parti e prevede che esse possono “predeterminare, in tutto o in parte l’ammontare del risarcimento del danno dovuto dal debitore inadempiente ovvero sgombrare il creditore dal fornire la prova del danno subito, o, ancora, porre a carico di quest’ultimo una sanzione per l’inadempimento o il ritardo”.
L’art. 1384 c.c. dispone che la penale può essere diminuita equamente dal giudice “se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo”.
Quanto alla funzione della clausola penale, in dottrina si è discusso tra chi vi individua una funzione essenzialmente risarcitoria (la posizione giuridica del creditore viene così rinforzata dall’esenzione dell’onere di provare il danno, con conseguente riduzione dei tempi connessi); e chi vi ravvisa una duplice funzione, risarcitoria e sanzionatoria (giustificata dal potere correttivo del giudice); altri ancora annoverano la penale nell’ambito delle cosiddette “pene private”, dotata della finalità di prevenzione e di punizione.
Il problema più delicato concerne la possibilità per il giudice di disporre d’ufficio la riduzione della penale e sul punto si sono pronunziate di recente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
L’ampio dibattito e l’interesse suscitato è motivato dal fatto che il tema implica una presa di posizione sul potere di controllo del giudice sul contenuto contrattuale e più in generale sui limiti alla libertà delle parti di predisporre il contenuto contrattuale.
La sentenza reputa che l’intervento del giudice previsto dall’art. 1384 c.c. dal essere valutato non in “chiave di eccezionalità, bensì quale semplice aspetto del normale controllo che l’ordinamento si è riservato sugli atti di autonomia privata”.
La costituzionalizzazione dei rapporti di diritto privato che implica un bilanciamento di valori comporta “obblighi anche strumentali di protezione della persona e delle cose la controparte” conformando ogni situazione soggettiva.
Nel caso della penale, si può affermare che “il potere concesso al giudice di ridurre la penale si pone come un limite all’autonomia delle parti a tutela di un interesse generale” che giustifica dunque la rilevabilità d’ufficio.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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