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La prova della simulazione nella disciplina dei contratti


L’art. 1417 c.c. dispone che la prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti:
- se la domanda è proposta dai creditori o dai terzi;
- se le parti intendono far valere l’illiceità del contratto dissimulato.
I contraenti, quindi, in ogni altra ipotesi sono soggetti alla rigorosa disciplina prevista dal codice per tale mezzo di prova: negli artt. 2721 ss. c.c. sono elencati i seguenti limiti di esperibilità della prova testimoniale:
- un limite di valore;
- un limiti di oggetto (non si può provare con testimoni un patto aggiunto o contrario al contenuto di un documento che si assume essere stato stipulato prima o contemporaneamente al contratto).
Tali regole ammettono delle eccezioni:
- la prova può essere esperita in ogni caso se:
- vi è un principio di prova per iscritto;
- il contraente si è trovato nell’impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
- il contraente ha perduto il documento che gli forniva la prova;
- quando tuttavia il contratto deve essere provato o formato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa nel solo caso di perdita incolpevole del documento.
L’accordo simulatorio è un “patto stipulato prima e contemporaneamente” alla formazione del contratto simulato.
Se tale contratto deve essere redatto per iscritto (si pensi ad una compravendita immobiliare) la prova per testi può, in base alla disciplina comune, essere ammessa solo nel caso in cui il soggetto ha perduto il documento che gli forniva la prova.
È ovvio che ciò avrebbe danneggiato i terzi e di qui la deroga dell’art. 1417 c.c.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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