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La simulazione nel contratto


Il codice non definisce la simulazione, prevede solo una disciplina degli effetti che tale fenomeno produce tra le parti e nei confronti dei terzi.
Simulare significa, nella terminologia della legge, porre in essere un contratto di cui le parti non vogliono gli effetti o un contratto diverso da quello di cui i contraenti vogliono realizzare gli effetti.
Non è sufficiente a tal fine che una di esse nel dichiarare la propria volontà nasconda una diversa intenzione o si riservi di conseguire un risultato diverso: tale volontà o desiderio inespresso non può avere alcun valore per il diritto.
Alla base dell’istituto vi è un accordo, l’accordo simulatorio, in base al quale i contraenti stabiliscono che il negozio che appare nei confronti dei terzi (contratto simulato) non produrrà effetti tra di loro.
Diversa dall’accordo simulatorio è la cosiddetta controdichiarazione, da intendere quale dichiarazione di scienza, con funzione di prova dell’accordo simulatorio medesimo.
In tale intesa le parti dichiarano quale è il loro reale volere: possono stabilire che nessun effetto si realizzi, e si avrà simulazione assoluta, oppure che si producano fra di loro gli effetti di un negozio diverso da quello che appare, e si avrà in tal caso simulazione relativa (il contratto, diverso, realmente voluto è definito contratto dissimulato).
La simulazione può riguardare la natura del contratto, il prezzo oppure i soggetti.
In quest’ultimo caso si dissimula non il contratto ma una delle parti e necessario presupposto dell’operazione è l’accordo simulatorio fra i soggetti: il contraente apparente, quello effettivo e la controparte.
Si ha in tal caso interposizione fittizia di persona.
Diversa è la figura dell’interposizione reale ove si ha un trasferimento voluto ed efficace a favore della persona interposta la quale è obbligata ad un ulteriore trasferimento o al compimento di una attività determinata.
L’art. 1414 c.c. prevede altresì la possibilità della simulazione di un atto unilaterale purché recettizio, e cioè destinato a una persona determinata: solo in tale caso è possibile infatti l’accordo simulatorio fra il dichiarante e il destinatario.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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