L’atto di destinazione nella crisi familiare (decreto del Tribunale di Reggio Emilia, 23 Marzo 2007)
Il decreto rappresenta la prima pronuncia che direttamente concerne l’atto di destinazione.
La fattispecie concreta è la seguente: due comici, già consensualmente separati con accordo omologato, si rivolgono al Tribunale per modificare le condizioni di separazione chiedendo la sostituzione della clausola che prescrive a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento alla madre affidataria di un assegno mensile con il trasferimento alla stessa della quota di ½ di determinati beni immobili.
Il Tribunale osserva tuttavia che la modifica proposta non risulta rispondente all’interesse della prole: l’obbligo di mantenimento dei figli verrebbe ad essere sostituito con il trasferimento di immobili alla madre affidataria senza alcuna garanzia in ordine alla destinazioni dei cespiti e dei loro frutti al mantenimento dei figli stessi.
I giudici suggeriscono pertanto ai coniugi il ricorso all’atto di destinazione e l’apposizione del relativo vincolo sugli immobili trasferendi, al fine di sottrarre gli stessi alla libera disponibilità della madre e vincolati alla realizzazione dell’interesse della prole.
I coniugi accolgono i suggerimenti del Tribunale e presentano istanza di modifica delle condizioni di separazione.
Il Tribunale valuta positivamente la modifica proposta ritenendo sufficientemente salvaguardato l’interesse della prole.
L’atto di destinazione viene così valutato nella prospettiva causale del trasferimento tra coniugi e della meritevolezza dell’interesse destinatorio.
Con riferimento al giudizio di meritevolezza i giudici adottano un’interpretazione che ha il pregio della conformità al sistema e della certezza di valutazione, in quanto fondata su indici normativi e sugli orientamenti giurisprudenziali formatisi.
Si rigetta una qualificazione della meritevolezza orientata in senso solidaristico che oltrepassa la liceità e la conformità della fattispecie al sistema delle norme imperative e dei principi di ordine pubblico.
È infatti indice dell’inutilità del concetto di meritevolezza quale requisito autonomo e valutativo, la pressoché totale assenza della stessa nelle pronunce giudiziali; l’esperienza maturata dalla giurisprudenza di merito in tema di trust interno individua invece quale compito dell’interprete quello di valutare caso per caso la conformità della fattispecie concreta con l’ordinamento, verificando che siano rispettate le norme inderogabili ed i principi di ordine pubblico.
Il giudizio di meritevolezza così ricostruito e l’analisi concreta che esso impone richiedono, nella fattispecie, di verificare che il ricorso all’atto di destinazione salvaguardi efficacemente gli interessi dei minori.
Nel caso concreto, l’utilità consegue alla destinazione dei frutti che derivano dall’immobile (canoni) al pagamento del mutuo che grava l’immobile stesso e al mantenimento dei figli, garantendo agli stessi una fonte di reddito non aggredibile dai creditori “personali” della madre; funzionale a tale interesse è il vincolo di non alienazione dei beni fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica dei figli.
Altro aspetto messo in luce dal Tribunale concerne l’ampio panorama di soggetti che, ex art. 2645 ter c.c., possono agire per la realizzazione dell’interesse di destinazione: oltre al conferente, “qualsiasi interessato”.
Tra essi vi possono rientrare il pubblico ministero, un tutore, un curatore speciale o, potremo aggiungere, i parenti dei minori, così instaurandosi un controllo indiretto sull’operato del genitore affidatario titolare dei beni.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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