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Capacità e vizi della volontà nella rappresentanza


Gli effetti degli atti conclusi dal rappresentante si producono direttamente nel patrimonio del rappresentato ed è quest’ultimo che deve possedere i requisiti di capacità legale al momento della conclusione del contratto (art. 1389 c.c.).
Il rappresentante deve avere invece la capacità di intendere e di volere in relazione alla natura e al contenuto dell’atto da compiere.
In ogni caso, per la validità del contratto concluso dal rappresentante,è necessario che il contratto non sia vietato al rappresentato; ciò al fine di evitare “la facile elusione di divieti legali”.
L’art. 1390 c.c. dispone che “il contratto è annullabile se è viziata la volontà del rappresentante. Quando però il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato, il contratto è annullabile solo se era viziata la volontà di questo”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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