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Il perseguimento dell’interesse del rappresentato


Il contratto concluso dal rappresentante, nei limiti delle facoltà conferite, produrrà direttamente effetti nei confronti del rappresentato.
Si comprende così come il perseguimento dell’interesse del rappresentato costituisca la ratio dell’attribuzione del potere al rappresentante.
La violazione di tale obbligo produce una situazione di conflitto di interessi patrimoniali e non patrimoniali.
L’abuso di potere del rappresentante che esercita le facoltà conferite nell’interesse proprio o altrui si distingue dall’ipotesi del difetto o eccesso di rappresentanza per un aspetto chiaro: nel primo caso il potere esiste ma è mal esercitato, nell’altro manca il conferimento ovvero il rappresentante travalica i limiti indicati nella procura.
Qualora il rappresentato abbia predeterminato il contenuto del contratto o abbia autorizzato il rappresentante alla conclusione del contratto stesso, si esclude la configurabilità del conflitto di interessi, in quanto è la volontà del rappresentato a determinare consapevolmente gli effetti del negozio.
Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi con il rappresentato è annullabile su domanda del rappresentato; il relativo termine di prescrizione quinquennale decorre dalla data del contratto e non da quella successiva della scoperta del conflitto.
L’azione di annullamento può essere esperita solo se il conflitto doveva essere noto o riconoscibile dal terzo contraente e l’onere della prova è a carico del rappresentato.
Si deve precisare che la mancanza della spendita del nome impedisce il verificarsi degli effetti della rappresentanza, mentre il mancato perseguimento degli interessi del rappresentato comporta, nei casi previsti, l’annullabilità del contratto e la responsabilità del rappresentante.
Una particolare ipotesi di conflitto di interessi si ha nel contratto del rappresentante con sé stesso.
Anche in questo caso il contratto è annullabile su domanda del rappresentato salvo che il rappresentante non sia espressamente autorizzato a contrattare con sé stesso ovvero il contenuto del contratto sia stato predeterminato escludendo, in tal modo, profili conflittuali.

Il rispetto dei limiti delle facoltà consentite


L’esigenza che il rappresentante debba rispettare i limiti delle facoltà, ovvero dei poteri conferiti, ha un doppio effetto: nei riguardi del rappresentato e verso i terzi.
Si è definito dal requisito come “legittimazione rappresentativa” sottolineando che la posizione soggettiva dell’agente non è solo qualificabile come potere, ma anche come dovere o obbligo.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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