Le caratteristiche della rappresentanza nei contratti
La rappresentanza realizza una forma di cooperazione sostitutiva nella quale un soggetto (il rappresentante) esercita la propria attività a vantaggio di un altro (dominus o rappresentato), sostituendosi a lui nella cura dei suoi interessi nei confronti di terzi.
Gli effetti dell’attività svolta si producono immediatamente nella sfera giuridica del rappresentato; per ottenere questo risultato l’art. 1388 c.c. richiede tre requisiti: aver agito in nome della presentato (spendita del nome), aver operato nel suo interesse, aver rispettato i limiti delle facoltà consentite.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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