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La trascrizione del contratto preliminare


L’art. 2645 bis c.c. prevede la possibilità di trascrivere i contratti preliminari, con la conseguenza di prenotare gli effetti della trascrizione del contratto definitivo e di dare vita, in linea di massima, ad un blocco dell’efficacia di atti iscritti o trascritti successivamente contro il promittente alienante.
Tale effetto prenotativo ha carattere temporaneo: esso cessa e si considera come mai prodotto se entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la conclusione del contratto definitivo, e in ogni caso entro tre anni dalla trascrizione del preliminare, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale.
L’esigenza perseguita attraverso la codificazione dell’art. 2645 bis c.c. è dunque quella di tutelare il promissario acquirente dalla possibile alienazione a terzi dell’immobile e oggetto del preliminare;

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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