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Il requisito soggettivo delle norme di protezione (d.lgs. 122/2005)


Il d.lgs. 122/2005 fa riferimento alla persona fisica ed esclude le società, le persone giuridiche e gli enti collettivi.
È dubbio se si riferisca anche alla persona fisica che agisca nell’esercizio di un’impresa o di una professione:
per alcuni, il requisito che il contratto sia stipulato per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale è da ritenersi soluzione coerente e implicita con la ratio della normativa: ciò perché lo statuto dei soggetti che agiscono per scopi non professionali è un tratto consolidato del sistema, ma l’estensione della disciplina anche a imprenditori individuali e professionisti è una “disparità di trattamento con società e enti difficilmente conciliabile con gli artt. 3 e 41 cost.;
d’altra parte, altri ci ricorda che questo non è certo il primo caso di tutela che prescinde dalla qualità di consumatore (si pensi al cliente delle banche, alla subfornitura e ai termini di pagamento nelle transazioni commerciali).
Nel nostro caso, peraltro, c’è una diversità sistematica precisa: la legislazione consumeristica ha di mira asimmetrie informative e squilibri di natura giuridico-economica; mentre nella nostra legge la tecnica è diversa perché sono diversi gli interessi da tutelare:
- non ha rilievo la predisposizione del contenuto o la carenza di informazioni;
- l’acquisto non è un atto di consumo ma la tutela è accordata “in considerazione della intrinseca rischiosità dell’operazione”;
- la persona che ha acquistato è un contraente “meno avveduto e meno abile per contrattare in condizioni di parità”, ma al contempo è più “evoluto rispetto alla figura del consumatore”.
Ne segue, anzi, che se la persona fisica è anche consumatore cumulerà le due discipline.
Una lettura sistematica conferma questa seconda interpretazione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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