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Contratto preliminare e contratto definitivo


La figura deve essere distinta innanzitutto dal negozio con cui le parti vogliono gli effetti definitivi, ma si promettono rispettivamente di riprodurre il consenso in forma solenne.
La distinzione è importante in ordine agli effetti ed alla tutela.
Nel contratto preliminare non si producono effetti definitivi, ma c’è solo un obbligo a stipulare il contratto definitivo, realizzabile anche tramite una sentenza che crea il titolo; mentre nel secondo caso il titolo c’è già.
Al di là di queste precisazioni la distinzione fra preliminare e definitivo non è sempre agevole perché occorre ricercare la volontà delle parti oltre la qualificazione usata e sarà decisivo stabilire se i contraenti hanno voluto un trasferimento immediato o hanno stabilito di rinviare tale momento ad un altro contratto.
Decisiva sarà l’univocità della dichiarazione sulla definitività degli effetti, mentre non è rilevante la consegna della cosa o, addirittura, l’integrale pagamento del prezzo, perché ciò è compatibile con la struttura del contratto preliminare che assumerà la veste di una pattuizione preliminare con effetti anticipati.
Si può anticipare tutto, ma non il trasferimento della proprietà (altrimenti si avrebbe il definitivo)
Se il contratto preliminare ad effetti anticipati non è seguito dal definitivo, si dovrà ricorrere a rimedi restitutori per riottenere quanto pagato o la riconsegna della cosa.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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