Contratto preliminare e contratto definitivo
La figura deve essere distinta innanzitutto dal negozio con cui le parti
vogliono gli effetti definitivi, ma si promettono rispettivamente di
riprodurre il consenso in forma solenne.
La distinzione è importante in ordine agli effetti ed alla tutela.
Nel contratto preliminare non si producono effetti definitivi, ma c’è
solo un obbligo a stipulare il contratto definitivo, realizzabile anche
tramite una sentenza che crea il titolo; mentre nel secondo caso il
titolo c’è già.
Al di là di queste precisazioni la distinzione fra preliminare e
definitivo non è sempre agevole perché occorre ricercare la volontà
delle parti oltre la qualificazione usata e sarà decisivo stabilire se i
contraenti hanno voluto un trasferimento immediato o hanno stabilito di
rinviare tale momento ad un altro contratto.
Decisiva sarà l’univocità della dichiarazione sulla definitività degli
effetti, mentre non è rilevante la consegna della cosa o, addirittura,
l’integrale pagamento del prezzo, perché ciò è compatibile con la
struttura del contratto preliminare che assumerà la veste di una
pattuizione preliminare con effetti anticipati.
Si può anticipare tutto, ma non il trasferimento della proprietà (altrimenti si avrebbe il definitivo)
Se il contratto preliminare ad effetti anticipati non è seguito dal
definitivo, si dovrà ricorrere a rimedi restitutori per riottenere
quanto pagato o la riconsegna della cosa.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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