Skip to content

Ambito disciplinare della contrattazione preliminare


La maggiore diffusione della contrattazione preliminare si ha nei contratti traslativi ove è necessario, specie nella compravendita immobiliare, accordarsi sugli elementi essenziali dell’affare e riservarsi di compiere quegli accertamenti che la legislazione rende sempre più complessi.
Dubbia è la possibilità della sequenza preliminare/definitivo nella donazione: alcuno la esclude, perché “il contratto definitivo come donazione non può svolgersi se manca l’attributo fondamentale della donazione che è la spontaneità”; per altri, è invece ammissibile a patto che il preliminare si qualifichi come donazione.
Da sempre incerta è l’ammissibilità del preliminare nei contratti reali.
Chi nega tale possibilità osserva che in tali contratti o c’è la consegna e allora vi e già un contratto definitivo, oppure la consegna non c’è, e allora il preliminare non può svolgere la sua funzione e potrebbe essere addirittura nullo; per altri, il preliminare è compatibile con la struttura del contratto reale, mentre resta dubbia solo l’applicabilità dell’art. 2932 c.c. sull’esecuzione in forma specifica, giacché la sentenza non può produrre gli stessi effetti del contratto non concluso in assenza della consegna, essenziale ai fini della esistenza stessa del contratto reale.

Effetti

In forza del contratto preliminare, nasce un’obbligazione assistita da una azione personale, un mero diritto di credito non opponibile ai terzi la cui violazione farà sorgere una azione risarcitoria e la pretesa volta ad ottenere una sentenza costitutiva.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.