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Effetti del contratto tra le parti


L’art. 13721 c.c. dispone che il contratto ha forza di legge tra le parti; tale affermazione esprime un carattere fondamentale dell’atto di autonomia privata: la vincolatività.
L’effetto giuridico d’altra parte non è che una modificazione nell’ambito della realtà giuridica e l’art. 1321 c.c. precisa che il contratto tende a costruire, regolare o estinguere, tra le parti, un rapporto giuridico patrimoniale.
L’art. 1374 c.c. prevede espressamente che il contratto obbliga non solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l’equità.
La legge, gli usi e l’equità, quindi, concorrono a dar regola a un rapporto che trova nell’accordo la sua fonte primaria.
Gli effetti contrattuali si distinguono anzitutto in obbligatori e reali:
si ha un effetto obbligatorio quando dal contratto sorge una pretesa di un soggetto nei confronti di un altro che è tenuto ad un comportamento volto a soddisfare l’interesse del creditore; si tratta di un effetto presente in un’area assai vasta di contratti poiché è molto spesso necessaria una attività dei soggetti per attuare il programma negoziale;
si ha un effetto reale quando il contratto ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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