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L’art. 1376 c.c. : il consenso delle parti


L’art. 1376 c.c. afferma per tali contratti una regola di fondamentale importanza: la proprietà e il diritto si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato; se si tratta di cose appartenenti ad un genere, di cose future o altrui, la proprietà si trasmette in un momento successivo.
Nel nostro ordinamento, quindi, a differenza di altri, non è necessaria la consegna del bene o il rispetto di altra formalità per il passaggio della proprietà; la trascrizione, infatti, è richiesta per determinati acquisti di diritti immobiliari al fine di conseguire effetti ulteriori rispetto al trasferimento (ad esempio, per risolvere conflitti tra diritti incompatibili).
Una funzione analoga alla trascrizione svolge, per i beni mobili non registrati, la disciplina del possesso.
L’art. 1376 c.c. va allora coordinato con le norme in tema di trascrizione, per il trasferimento di beni immobili e mobili registrati, e con essa quella del possesso per il trasferimento di beni mobili non registrati.
Le conseguenze di questa disciplina sono:
- il rischio per il perimento della cosa si trasferisce dal venditore al compratore al momento dell’accordo;
- l’acquirente, dopo la conclusione dell’accordo ed anche se la cosa non è stata consegnata e l’atto non è stato trascritto, potrà difendere il suo diritto con le azioni riconosciute dalla legge al proprietario;
- il contratto può, inoltre, estinguere o modificare una situazione giuridica patrimoniale e in certi casi produrre un effetto dispositivo.
Con la transazione le parti realizzano il proprio interesse tramite un contratto che evita o risolve una lite.
Anche con le convenzioni matrimoniali i contraenti non intendono realizzare effetti reali od obbligatori, ma solo scegliere un regime patrimoniale della famiglia diverso da quello legale.
Il contratto quindi, in certi casi, può consentire un risultato come effetto della volontà delle parti senza la cooperazione di un obbligato; si parla in tal caso di efficacia dispositiva;
una serie di norme attestano l’autonomia di un effetto di destinazione di un bene per la realizzazione di un interesse lecito e meritevole di tutela.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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