I contratti ad effetti reali
Studi importanti ci hanno insegnato che la regola dell’art. 1376 c.c. non può essere oggetto di una lettura fideistica ma deve essere analizzata in modo critico; da un lato scrutando, nell’effettività dell’ordinamento, il reale valore operativo del consenso e la presenza di soluzioni alternative, dall’altro riflettendo sul ruolo che può assumere l’autonomia dei privati nel differire e graduare l’effetto reale.
D’altra parte, l’idea di abbandonare ogni regola ed ogni principio che disciplini la circolazione dei beni non può essere né condivisa né auspicabile.
A ciò si deve aggiungere che è doveroso per l’interprete muoversi in una prospettiva non delimitata dai confini nazionali come gli organi comunitari e l’evoluzione normativa in atto sollecitano.
Il modo migliore è partire dalle cose e dai beni, dalla loro dimensione fattuale e giuridica il procedere “di sotto in su” al fine di verificare l’attualità dei principi e delle regole generali.
Continua a leggere:
- Successivo: La circolazione dei beni negli ordinamenti europei
- Precedente: Effetti del contratto nei confronti dei terzi
Dettagli appunto:
-
Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
Altri appunti correlati:
- Diritto Privato
- Diritto commerciale
- Diritto della banca e degli intermediari finanziari
- Il contratto e i suoi approfondimenti
- Diritto Privato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il contratto quadro di intermediazione finanziaria. Le regole di condotta e la responsabilità civile degli intermediari finanziari
- Aspetti contabili delle Risorse Umane in azienda
- La nullità di protezione: una nuova concezione di nullità
- L’inefficacia delle clausole vessatorie
- L'elusione fiscale negli ultimi orientamenti giurisprudenziali. L'abuso del diritto.
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.