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L’interpretazione dei contratti fra imprese


La nozione deve essere scomposta in una diversa serie di negoziazioni a seconda che si tratti di contratti unilateralmente commerciali (professionisti e consumatori) o di contratti bilaterali, ove è necessario distinguere contratti tra imprese privi di significative asimmetrie o ancora contratti ove invece la posizione delle parti è sostanzialmente diversa per una serie di circostanze soggettive o oggettive:
nei contratti standard tra un professionista e un consumatore occorre conciliare il canone interpretativo sulla comune intenzione dei contraenti “con la rilevanza del complesso delle circostanze all’interno delle quali l’operazione contrattuale si inserisce”.
Il codice civile contiene alcune regole utili, mentre non si può utilizzare direttamente quanto previsto nel Codice del consumo;
nei contratti fra imprese sarà utile l’esame della normativa speciale ispirata ad una ratio di protezione di un contraente imprenditore (in tema di abuso di dipendenza economica, franchising e di termini di pagamento) e la disciplina giuridica del mercato di cui la singola contrattazione è parte.
Da tali disposizioni si potranno trarre quelle circostanze utili a integrare i diritti e gli obblighi previsti dal contratto o dalla legge e ciò non potrà non incidere sui criteri di interpretazione e.
La buona fede (art. 1366 c.c.) ha, anche qui, un ruolo positivo perché impone all’interprete di tener conto della diversa posizione di potere delle parti.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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