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Gli artt. 1364 e 1365 c.c.: espressioni generali ed esemplificazioni


Ai sensi dell’art. 1364 c.c. le espressioni usate nel contratto comprendono soltanto gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
In base all’art. 1365 c.c. se in un contratto si sia utilizzato un caso in senso esemplificativo, non si escludono i casi inespressi ai quali può essere esteso il patto.
L’operatività di entrambe le norme è subordinata ad un dubbio o ad un’incertezza sul significato da attribuire alla clausola oggetto di interpretazione.
La regola espressa dall’art. 1364 c.c. è improntata ad una logica di tipo restrittivo; mentre l’art. 1365 c.c. amplia il significato del caso riportato titolo esemplificativo alle ipotesi in cui “secondo regione può estendersi”: il parametro della ragionevolezza sembra individuare un criterio esterno rispetto alla comune intenzione delle parti; tuttavia, autorevole dottrina ha osservato che la ragione è la ratio del contratto, ovvero gli scopi perseguiti dalle parti che l’interprete può trarre dalla comune intenzione.
La norma alla funzione di escludere qualsiasi presunzione del carattere di tassatività degli esempi del patto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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