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Pendenza della condizione nel contratto


Il periodo temporale compreso tra la conclusione del contratto e quello in cui si avvera o viene a mancare la condizione, è definito dalla norma come pendenza della condizione.
Durante tale periodo, l’acquirente sotto condizione sospensiva o l’alienante sotto condizione risolutiva, possono compiere atti conservativi: la loro è una posizione di aspettativa.
La controparte del titolare della posizione di aspettativa, ovvero l’alienante sotto condizione sospensiva e l’acquirente sotto condizione risolutiva, è titolare di un diritto precario.
La legge riconosce, però, al solo acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva il potere di esercitarlo.
Chi ha l’esercizio del diritto può compiere atti di amministrazione del bene; tali atti non sono sottoposti al principio di retroattività.
In pendenza della condizione le parti possono disporre delle posizioni soggettive di diritti precari e aspettative, ma “gli effetti degli atti di disposizione sono subordinati alla stessa condizione”: con la conseguenza che l’acquirente sotto condizione sospensiva e l’alienante sotto condizione risolutiva possono opporre la loro aspettativa ai terzi aventi causa della controparte.
In pendenza della condizione l’art. 1358 c.c. stabilisce che ciascuna parte “deve comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte”.
L’art. 1359 c.c. dispone che “la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa”.
La giurisprudenza ha precisato che tale norma non si applica alla condizione potestativa.
Si è parlato finora della condizione volontaria, cui si contrappone quella legale o condicio iuris che riguarda l’interesse esterno al contratto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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