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Retroattività della condizione nel contratto


La condizione opera retroattivamente: l’art. 1360 c.c. dispone che gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto.
Ciò significa che se il trasferimento era sottoposto a condizione sospensiva, l’acquirente acquista la proprietà fin dal momento della stipulazione del contratto; se era sottoposto a condizione risolutiva, il bene appartiene all’alienante fin dal momento della conclusione del contratto.
Si prevedono, però, delle deroghe alla retroattività: quando “per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso” e se la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica (“l’avveramento di essa non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite”, salvo che non vi sia patto contrario).
Altra disposizione prevede che il rischio del perimento fortuito della cosa, sopravvenuto in pendenza della condizione sospensiva, non gravi sull’acquirente, il quale viene liberato dalla sua obbligazione.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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