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La buona fede nell’esecuzione del contratto


L’art. 1375 c.c. prevede che il contratto deve essere eseguito in buona fede.
Nella fase esecutiva del rapporto la tendenza giurisprudenziale non è meno netta: scorrettezze, eccezioni di dolo, abuso del diritto hanno un riconoscimento esplicito entro l’area della clausola di buona fede con funzione correttiva.
La violazione del dovere di comportamento imposto dal principio di buona fede è già di per sé inadempimento e può comportare l’obbligo di risarcire il danno cagionato a causa della violazione medesima.
La buona fede si pone come governo della discrezionalità nell’esecuzione del contratto nel senso che essa opera sul piano della selezione delle scelte discrezionali dei contraenti, assicurando che l’esecuzione del contratto avvenga in armonia con quanto emerge dalla ricostruzione dell’operazione economica che le parti avevano inteso porre in essere, filtrata attraverso uno standard di ragionevolezza.
Si può solo concludere che le clausole generali sono uno strumento utile e rigoroso, tra le quali la buona fede non può non avere una attenzione privilegiata in vari settori e con varie modalità:
- come valutazione dei contegni in tutta la fase antecedente e successiva all’atto di autonomia;
- come mezzo di tutela rafforzata del cittadino nei confronti del gestore dei servizi pubblici;
- come principio che può addirittura incidere sul riparto dell’onere probatorio;
- come regola di condotta non solo di diritto sostanziale ma anche “di diritto processuale capace di precludere condotte abusive del creditore nella fase di tutela giudiziale contrastanti anche con il principio del giusto processo”.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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