Natura della responsabilità precontrattuale
In Francia ove “si può estendere il campo della responsabilità extracontrattuale” si propende per la natura extracontrattuale.
In Germania, invece, “si restringe l’illecito alla lesione di un diritto assoluto e si estende la figura della colpa contrattuale all’inadempimento di qualsiasi obbligazione”, sicché si fa discendere la responsabilità precontrattuale da un obbligo provvisorio assunto con il fatto di prendere parte ad una trattativa.
La Corte di Giustizia si è pronunciata per la natura extracontrattuale.
La Cassazione italiana propende per la natura extracontrattuale: se la parte non ha qualificato l’azione di responsabilità deve ritenersi proposta l’azione di responsabilità extracontrattuale, sicché per aversi responsabilità contrattuale occorre che la domanda “sia fondata sull’inosservanza di una precisa obbligazione contrattuale”.
Recenti sentenze in tema di distinzione tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale inducono a ripensare questo orientamento.
In base a tale ricostruzione la giurisprudenza ha ritenuto che sussista responsabilità di natura contrattuale anche “in presenza di violazione di obblighi nascenti da situazioni (non già di contratto bensì) di semplice contatto sociale, ogni qual volta l’ordinamento imponga ad un soggetto di tenere, in tali situazioni, un determinato comportamento”.
Ne deriva che la distinzione fra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sta essenzialmente nel fatto che quest’ultima consegua dalla violazione di un dovere primario di non ledere ingiustamente la sfera di interessi altrui, laddove quella contrattuale presuppone l’inadempimento di uno specifico obbligo giuridico già preesistente e volontariamente assunto nei confronti di un determinato soggetto.
Secondo tale ricostruzione tra le parti di una trattativa è possibile riconoscere l’esistenza di un rapporto qualificato da un obbligo di comportamento secondo buona fede; sicché è preferibile affermare la natura contrattuale di tale responsabilità.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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