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Il recesso ingiustificato dalle trattative


Esiste un orientamento consolidato in giurisprudenza che individua due aspetti per la valutazione di illegittimità del recesso:
la parte deve aver potuto contare su di un affidamento legittimo sulla conclusione del contratto; sicché vi devono essere stati elementi non equivoci di carattere obiettivo tali da qualificare la legittimità dell’affidamento in base alla qualità e quantità dei rapporti intercorsi;
il recesso non dev’essere conforme a buona fede e ciò si verificherà, ad esempio, “quando non è verificabile alla luce delle circostanze oggettive” e si basi sono su di una diversa valutazione di convenienza che poteva essere operata prima di proseguire i contatti; legittimo sarà, invece, il recesso giustificato da sopravvenienze esterne che non rendono più conveniente l’affare.
Dalle opere più significative sul contratto si trae la seguente casistica:
- doveri di informazione: la parte che conosce dati rilevanti per la valutazione del contratto da parte dell’altro contraente e sa che questa invece li ignorava ha il dovere di informare la controparte.
Occorre attribuire un ruolo alla buona fede nel selezionare ciò che deve essere oggetto di un’informazione.
Il giudizio non è sempre facile ma esistono doveri speciali in determinati settori di attività (operatori finanziari, contratti dei consumatori, ecc…);
- dovere di verità, che si specifica in un dovere di chiarezza, di segretezza, di custodia;
- conclusione di un contratto non conveniente perché frutto di inganno o di un errore determinato da un’omessa o falsa informazione;
- l’ambiguità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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