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La buona fede nei contratti nel diritto comunitario (l’acquis)


Emergono dal corpus delle direttive alcuni elementi significativi.
Il confronto va eseguito con estrema cautela perché si tratta di provvedimenti eterogenei dove non è mai disciplinato il contratto in generale, formulati con ambiguità terminologiche, attuati in modo diverso nei vari ordinamenti nazionali; sicché da essi non è possibile costruire una disciplina unitaria.
Con questi limitati obiettivi è possibile individuare da un lato modalità di intervento sull’atto che impongono un contenuto minimo essenziale, limitano il potere di modificare il contratto, e introducono requisiti formali in funzione di protezione; dall’altro criteri di valutazione dei contegni con espresso riferimento alla buona fede.

Una prospettiva di sintesi

Se coordiniamo le norme generali previste nel codice, le leggi speciali e la giurisprudenza della Corte di Cassazione è possibile ricavare un significato costante della buona fede: con essa si fa riferimento ad un dovere che sorge indipendentemente dalla volontà delle parti, preesiste alla formazione del contratto e impone obblighi specifici di comportamento rilevanti sotto vari profili.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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