Sui contenuti della discrezionalità
Al di là del generico riferimento alla Costituzione è utile cogliere le correlazioni con le norme che attribuiscono rilevanza nuova a circostanze soggettive:
- il codice civile durante la fase della formazione dell’accordo reprime il dolo, la violenza, l’errore.
Nelle leggi speciali, si impongono ai contraenti obblighi specifici di informare, di non abusare del proprio potere da cui si deve trarre indicazioni nel concretizzare il contenuto della regola;
- ancora il codice protegge l’incapace naturale, l’insano di mente, il prodigo, chi fa uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti;
- le leggi di settore fissano limiti alla discrezionalità di un contraente in funzione di tutele differenziate.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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