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La prelazione volontaria


Il patto può avere un contenuto autonomo o essere inserito in un altro contratto ed ha una struttura costante.
Dal lato passivo dell’obbligato, la prelazione comporta la libertà di concludere o meno il contratto oggetto di preferenza, l’obbligo di manifestare al preferito la volontà di disporre se e quando il promittente si determinerà in tal senso e il dovere di tale soggetto di astenersi dal contrarre con terzi in pendenza della risposta del preferito.
Dal lato attivo del titolare, si ha il diritto di essere avvisato dell’invenzione dell’obbligato di contrarre e il diritto di esercitare la prelazione e di concludere il contratto, con preferenza rispetto ad altri, alle condizioni indicate nella proposta.
La dottrina è da tempo divisa nel qualificare il patto di preferenza come contratto preliminare condizionato, o come convenzione caratterizzata dalla finalità negativa di escludere ogni soggetto diverso dal preferito all’accesso al bene.
Dubbio è se il preferito in caso di inadempimento dell’obbligato oltre alla tutela risarcitoria disponga anche di una tutela specifica; se si qualifica l’istituto come un preliminare la soluzione potrebbe essere positiva, altrimenti è più incerto.
Certo è che non si potrà richiedere la sentenza costitutiva finché l’obbligato è libero di contrarre; si può ammettere il ricorso a tale azione solo se l’obbligato ha già manifestato irrevocabilmente la volontà di contrarre ed è dunque divenuto attuale il diritto del preferito che, in caso di inadempimento, potrebbe ricorrere al giudice per richiedere il rispetto dell’altra parte dell’obbligo a contrarre.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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