La puntuazione e le lettere di intenti
Vi sono numerose altre pattuizioni che agevolano il progredire dell’impegno fino all’accordo.
La puntuazione si inserisce spesso nella fase di formazione progressiva del contratto.
Si ha tale figura quando le parti concordano di fissare alcuni elementi del contratto in una minuta per fissare le trattative svoltesi sino a quel momento e si riservano di definire successivamente altri punti.
Rientrano nella nozione di “minuta o puntuazione” del contratto, per la quale è indispensabile l’esistenza di un documento sottoscritto da entrambe le parti, sia i documenti che contengano intese parziali in ordine al futuro regolamento di interessi (cosiddetta puntuazione di clausole), sia i documenti che predispongano con completezza un accordo negoziale in funzione preparatoria del medesimo (cosiddetta puntuazione completa di clausole); in relazione a tale secondo caso, la parte che intenda dimostrare che non si tratti di un contratto concluso, ma di una semplice minuta con puntuazione completa di clausole, deve superare la presunzione semplice di avvenuto perfezionamento del contratto dimostrando l’insussistenza di una volontà attuale di accordo negoziale.
Le lettere di intenti sono testi che le parti concordemente si scambiano o sottoscrivono per attestare che può iniziare o esiste fra di loro una trattativa.
Con queste dichiarazioni le parti non si vincolano alla conclusione di un contratto, ma manifestano una disponibilità, un interesse ad iniziare o a proseguire le trattative.
Tali documenti possono avere diversi contenuti, funzioni ed effetti.
Possono collocarsi all’inizio della trattativa ed indicare che le parti intendono trattare su un certo contratto e quali punti dovranno discutere; ad uno stadio successivo possono contenere un impegno delle parti a proseguire le trattative in corso fissando i punti su cui si è raggiunto l’accordo; infine possono contenere anche tutti i punti dell’accordo e documentare che, tuttavia, il contratto non è concluso.
Il contenuto di queste dichiarazioni può creare affidamenti e rilevare sul piano della responsabilità precontrattuale.
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Civile, a.a. 2007/2008
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