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La decisione secondo equità, art. 114 c.p.c.

La decisione secondo equità, art. 114 c.p.c.


Ma si pensi anche ai casi in cui vengono in gioco criteri di valutazione rien­tranti nell'equità o norme negoziali. Se la lite ha ad oggetto diritti disponibili, le parti possono, ai sensi dell'art. 114 c.p.c., chiedere al giudice la decisione se­condo equità e con ciò rendere cogenti per il giudice un insieme di criteri di va­lutazione che si pongono al di fuori del diritto, nascendo e vivendo su un piano pregiuridico.
Mentre, per quanto riguarda le norme negoziali l'art. 1372 c.c. di­spone: «Il contratto ha forza di legge tra le parti». Ed, allora, è evidente che, se l'esistenza e/o il modo di essere del diritto fatto valere in giudizio dipendono dall'esistenza e/o il modo di essere di una norma negoziale, il criterio di valuta­zione cogente per il giudice sarà tratto da tale norma negoziale, al quale la legge dello Stato ha dato la sua forza.
Ed anzi, se la norma negoziale in gioco ha una valenza che va oltre il caso singolo sottoposto alla decisione del giudice, la sua violazione o falsa applicazione è anche soggetta al sindacato della Corte di cas­sazione (il principio è ormai assunto dal legislatore nel momento in cui è stato previsto all’art. 360.l n. 3, c.p.c., che il ricorso in cassazione possa essere proposto anche per vio­lazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro (cosi a segui­to del D.Lgs. n. 40/2006).


Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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