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Il concetto di giusto processo

Il concetto di giusto processo

 
Da questo punto di vista non c'è poi una distanza abissale tra la nostra esperienza c.d. di civil law e quella anglosassone. E vero che nella tradizione dell'Europa continentale non troviamo l'efficacia vincolante del precedente, il c.d. stare decisis, per cui, ov­viamente, neanche alle sentenze della nostra Corte di cassazione spetta un' ef­ficacia vincolante per casi futuri, quindi al di fuori del processo in cui esse sono pronunciate (tuttavia, un peculiare effetto vincolante delle sentenze delle Sezioni Unite della cassa­zione è oggi sancito quando, nell'art. 374.3 c.p.c., si prevede che se “la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimet­te a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso”: a seguito dell'en­trata in vigore del D.Lgs. 40/2006).
Ma tali sentenze svolgono ugualmente una funzione fondamenta­le, ancorché solo, se si vuole, sociale o psicologica, perché in esse si trova quel­la necessaria opera di razionalizzazione del diritto vivente senza la quale spesso le norme scritte sarebbero vuote formule.
In ultima analisi, nessun giurista o operatore del diritto, quando imposta un problema giuridico o una causa concreta, può evitare di vedere nella legge scritta solo il punto di partenza del suo lavoro: poi egli dovrà necessariamente volgere la sua attenzione alle interpretazioni ed applicazioni che della legge scritta propongono ed utilizzano la dottrina e la giurisprudenza della Corte di cassazione.

Il concetto di "giusto processo" e le ulteriori garanzie costitu­zionali

Con l. cost. 2/1999 è stato novellato l'art. 111 Cost., nel quale sono state introdotte, fra l'altro, due nuove disposizioni, che così recitano: «La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. / O­gni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, da­vanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».
In queste disposizioni si sono, innanzitutto, ribaditi principi che già erano contenuti nella Costituzione. Così, si pensi ai principi del contraddittorio e del­l’imparzialità del giudice. Qui il "nuovo" art. 111 Cost. esplicita garanzie costi­tuzionali già ricavabili da altre norme.
Tuttavia nella norma vi sono anche spunti di novità che non vanno sottovalutati.
Il primo di questi sta nell'enunciazione per cui la giurisdizione si attua me­diante il "giusto processo".
Questa espressione, per un verso, riecheggia quella di "equo processo", che si ricava essenzialmente dall'art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), e, per altro verso, quella, più antica, di due process of law: duplice garanzia => la garanzia del processo e la garanzia della giustizia, o se si vuole equità, del processo.
Che il riferimento al processo rappresenti una garanzia in sé risulta chiaro se sol si ripensa a quanto abbiamo dello nell'introduzione e cioè che il processo è un'attività preorganizzata da norme. Ora, posto che la giurisdizione dello Stato è espressione di un potere, la prima garanzia di colui che è soggetto al potere sta appunto nella disciplina del potere, cioè nella procedimentalizzazione del suo esercizio, insomma nell'assicurazione della sua legalità.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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