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Il carattere di strumentalità del provvedimento cautelare


Così, oggi, il legislatore ha utilizzato quella distinzione, in precedenza elabo­rata dalla dottrina, tra tutela cautelare conservativa e tutela cautelare anticipato­ria, per affermare solo nel primo caso una necessaria strumentalità del provve­dimento di accoglimento della domanda cautelare.
Anche al fine di ottenere un provvedimento cautelare anticipatorio è necessario provare le tradizionali con­dizioni del periculum in mora e del fumus boni iuris, per cui resta vitale l'idea di fondo secondo la quale la tutela cautelare serve pur sempre a garantire l'effet­tività della tutela dichiarativa.
Ma, poi, a fronte di un provvedimento a contenu­to anticipatorio l'ordinamento fa ormai a meno della necessaria instaurazione del processo dichiarativo ammettendo, quindi, che il provvedimento cautelare resti in vita da sé.
In questo provvedimento non vi è l'accertamento del diritto, preclusivo di al­tri accertamenti futuri, per cui quel diritto, tutelato provvisoriamente, potrà sem­pre essere rimesso in discussione nella sua esistenza e/o nel suo modo di esse­re.
La tutela ottenuta ha, per così dire, risolto il conflitto "al momento" e "per il momento", nella speranza che ciò sia sufficiente, che i litiganti non chiedano più l'interevento dello Stato.
Ma nulla esclude che, invece, sia richiesto, poi, un nuo­vo intervento della giurisdizione statale in relazione allo stesso diritto.
Tutto ciò ripresenta un prezzo che nell’attuale momento storico si paga per il perenne stato di crisi della giustizia civile, per cui si rinuncia al fari bene con risultati certi in nome di un far peggio, ma più rapidamente e con risultati che rimangono incerti.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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