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Il riconoscimento della personalità giuridica


Nel nostro sistema la personalità giuridica si può conseguire in 2 modi:
1.riconoscimento che consegue all'iscrizione nel registro delle imprese;
2.riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, secondo le disposizioni del d.p.r. 361/2000.

Il primo ha carattere speciale e vale per le società di capitali e per le società cooperative, che conseguono la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese; l'altro ha, invece, carattere generale.
Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ad associazioni, fondazioni ed «altre istituzioni di carattere privato» con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture o nel corrispondente registro tenuto presso le regioni, se l'ente è destinato ad operare esclusivamente nelle materie di competenza regionale e le sue finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione.
Il sistema del riconoscimento per iscrizione nel registro delle persone giuridiche vale, dunque, per tutte le istituzioni private diverse dalle società, siano esse istituzioni tipiche (associazioni o fondazioni) oppure istituzioni atipiche.

Il controllo dell'autorità amministrativa ha per oggetto, a norma dell'art. 1.3 d.p.r. 361, la sussistenza delle condizioni di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente, la possibilità e liceità dello scopo, l'adeguatezza del patrimonio al conseguimento dello scopo.
Sotto quest'ultimo aspetto è confermata la disposizione dell'abrogato art. 2 disp. att., che richiedeva la dimostrazione dello scopo dell' ente e dei mezzi patrimoniali per provvedervi.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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