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La posizione degli amministratori nella fondazione

La posizione degli amministratori nella fondazione


La posizione degli amministratori della fondazione è altresì diversa da quella degli amministratori dell'associazione. I primi sono i soli arbitri della gestione: essi determinano a proprio piacimento i criteri che ritengono più opportuni per l'amministrazione del patrimonio e per la destinazione allo scopo; la loro carica può essere a vita; il fondatore non può, come non possono i suoi eredi, ingerirsi in alcun modo nell'amministrazione; il controllo dell'autorità governativa, per quanto penetrante, è solo un controllo di legittimità: essa non può intervenire fino a quando gli amministratori non abbiano violato lo statuto o la legge o non abbiano agito in difformità dello scopo della fondazione (art. 25).

Le attribuzioni degli amministratori di associazioni trovano, per contro, un limite nelle attribuzioni dell'assemblea degli associati: questa è periodicamente chiamata ad approvare o disapprovare, con il bilancio redatto dagli amministratori, i criteri di gestione da essi adottati; è periodicamente chiamata ad esprimere, con la conferma degli amministratori in carica o con la loro sostituzione, il proprio gradimento del loro operato; per quanto non possa, con istruzioni su specifici affari, ingerirsi nell'amministrazione diretta dell'associazione, che è di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, essa può tuttavia formulare, in sede di approvazione del bilancio annuale o all'atto della nomina degli amministratori, direttive di carattere generale sul modo di amministrare.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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